“La nozione di rifiuto comprende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che rilevi una possibile riutilizzazione economica, ovvero che la dismissione avvenga attraverso lo smaltimento o il recupero, con la conseguenza che in tale nozione vi rientrano anche i rottami metallici di ferro”.
La sentenza che si annota risulta interessante nella misura in cui è tornata sulla definizione giuridica di “rifiuto” in relazione, nel caso specifico, ai rottami metallici di ferro.
Il caso riguardava l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in tubi ferrosi di vario diametro, prodotti da un’azienda agricola, che erano stati gestiti abusivamente dagli imputati in assenza di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali.
Il ricorrente aveva contestato che i materiali ferrosi di cui trattasi potessero essere considerati “rifiuti” ai sensi dell’art. 183 lett. a) D.Lgs n. 152/2006 (secondo cui è tale “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione di disfarsi”) in assenza di qualsivoglia accertamento nel giudizio della volontà del detentore di disfarsi del materiale ferroso.
In questo senso, sempre secondo la difesa, “il giudice avrebbe attribuito, in assenza di qualsiasi motivazione, la qualifica di rifiuto agli oggetti che il ricorrente stava trasportando, affermando in manera assertiva e autoreferenziale che, sulla natura di tali oggetti, non sussisterebbe alcun dubbio”.
La Corte ha ritenuto la censura difensiva manifestamente infondata precisando che, sulla base dei principi generali ormai consolidati in materia, “debba ritenersi assolutamente inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di alcuna utilità per il detentore in base alla sua personale scelta ma, invero, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi”.
Ciò trova conferma anche in materia di rottami ferrosi, che infatti ben possono rientrare nella nozione di rifiuto anche se dotati ancora di un valore economicamente apprezzabile: come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, tale nozione ricomprende “sostanze o oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore”.
Infatti, affinché i rottami di ferro possano essere considerati “non più rifiuti”, “occorre richiamare il Regolamento UE n. 333/2011, il quale definisce la cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami metallici di ferro, limitando quali possono essere sottoposti ad azioni di recupero per essere sottratti alla disciplina dei rifiuti”.
In particolare, i rottami ferrosi cessano di essere qualificabili come rifiuti all’esito di un processo di produzione o utilizzazione, ossia quando vengono riciclati in prodotti siderurgici o divengono “prodotti finiti” del processo di trasformazione cui sono destinati.