Diritto Penale dell'Ambiente

Liquami fognari ”sversati”: si tratta di rifiuti o di scarichi?

In presenza di una vasca destinata al periodico svuotamento dei liquami, invece tracimati proprio per la mancanza di tale operazione, non è corretta la riqualificazione del fatto operata dal Tribunale che ha comportato l’errata applicazione dell’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, che riguarda esclusivamente per i reati previsti dalla parte terza (e non quarta) del d.lgs. n. 152 del 2006, dovendosi invece qualificare il fatto – consistente nello sversamento di reflui fognari sul lungomare di un comune – ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.

Con la sentenza n. 9558 del 10 marzo 2025, la Corte di Cassazione è tornata sul distinto ambito applicativo della disciplina degli scarichi e quella dei rifiuti liquidi, rilevanti – rispettivamente – ai sensi dell’art. 137 e 256 D.Lgs n. 152/2006.

La distinzione in giurisprudenza è pacifica: “si è in presenza di uno scarico di acque reflue in un corpo recettore solo se effettuata tramite condotta, tubazioni o altro sistema stabile; in tutti gli altri casi – nei quali manchi un nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore – si applicherà la disciplina dei rifiuti”.

Sulla “carta” la distinzione appare sufficientemente semplice e chiara: l’elemento “qualificante” è rappresentato dall’esistenza o meno di un collegamento ininterrotto tra il luogo della produzione del refluo e il corpo recettore e solo in questo caso è possibile parlare di scarico; in caso contrario, ove vi sia invece una soluzione di continuità tra i liquami e il “rilascio allo stato liquido” allora, lì, si tratterà di rifiuti liquidi con conseguente applicazione della disciplina della Parte IV del TUA.

Il caso oggetto della sentenza risulta interessante poiché riguardava la fuoriuscita di liquami di natura fognaria da una vasca di accumulo, sversati sulla battigia attraverso un canale di raccolta delle acque piovane, causata dal fatto che il vascone di accumulo era quasi totalmente pieno.

La contestazione originaria mossa al Sindaco del Comune nel quale era avvenuto lo sversamento, qualificava tali reflui come rifiuti liquidi ai sensi dell’art. 256 comma 2 TUA in quanto contenuti in una vasca che veniva periodicamente svuotata ed il cui contenuto portato a smaltimento.

Il Tribunale di primo grado aveva invece riqualificato la condotta ex art. 137 TUA poiché aveva ritenuto che la fuoriuscita del refluo dalla vasca di accumulo dovesse essere considerata alla stregua di uno “scarico penalmente rilevante” in considerazione dello stabile collegamento tra la produzione del refluo e il corpo recettore; infatti, all’interno della vasca era presente una tubatura di “troppo pieno” che consentiva – superato un certo livello di accumulo – di far tracimare i liquami.

La Corte di Cassazione, di avviso opposto, ha invece ribadito che tale tubatura non costituiva un collegamento “funzionale e stabile” per l’allottamento dei reflui convogliati nella vasca, i quali infatti “erano destinati a permanere nella stessa fino ad essere allontanati tramite cisterna”; ciò che rileva è quindi la modalità dello smaltimento del refluo, che in questo caso non avveniva attraverso un “pozzo a perdere”, ma mediante il periodico svuotamento con cisterna della vasca di accumulo.

(Cass., Sez. III, sentenza del 10 marzo 2025, n. 9558)