Diritto Penale dell'Ambiente

Il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, ex art. 256 comma 2 TUA, sussiste anche in assenza di un danno ambientale

Per ritenere integrato il reato di gestione illecita/deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, non è necessario dimostrare la sussistenza di un danno ambientale concreto: è sufficiente il pericolo astratto derivante dalla condotta irregolare. Tale consolidato principio si inserisce in un filone pacifico di anticipazione della tutela penale in materia ambientale, confermato anche alla luce del recente D.Lgs. n. 81/2026 (attuazione della direttiva UE 2024/1203), che ha ampliato (e “anticipato”) le fattispecie ambientali rilevanti anche ex D.Lgs n. 231/01.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio pacifico: il reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi è punibile anche quando non si sia verificata alcuna contaminazione ambientale, smentendo un’idea “pericolosa” che talvolta si profila nella prassi, ossia che uno stoccaggio privo di conseguenze “visibili” basti a escludere la responsabilità penale.

La vicenda riguardava un’ingente quantità di fanghi ed eluati derivanti da attività industriale, conservati e stoccati in azienda per anni senza che fosse stata nel tempo attuata una gestione conforme alla normativa. Il Tribunale aveva condannato il legale rappresentante ai sensi dell’art. 256 comma 2 D.Lgs n. 152/2006, decisione poi riformata dalla Corte di Appello con la formula “perché il fatto non sussiste”, avendo il Collegio escluso un concreto pericolo per l’ambiente a fronte dello stoccaggio dei rifiuti in contenitori ermetici in assenza di sversamenti.

Nel 2024 la Cassazione aveva annullato l’assoluzione, chiarendo la natura del reato, e nel giudizio di rinvio la responsabilità era stata confermata. Il ricorso approdato alla sentenza in esame contestava in primo luogo il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.

La Corte, nel respingere tale motivo di ricorso, ha preso avvio dalla qualificazione della fattispecie come reato di pericolo astratto: non occorre dimostrare un danno effettivo all’ambiente, ma è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a produrlo, poiché il pericolo è considerato insito nella condotta stessa. Ne consegue che – secondo il ragionamento della Corte – la conservazione in contenitori ermetici e l’assenza di sversamenti non erano circostanze decisive per escludere il reato.

L’anticipazione della tutela penale in materia ambientale giustifica il fatto che l’offesa rilevante consista nel mera sussistenza del rischio, e non già nella verificazione dell’evento che poteva derivarne; per le imprese, e per chi ne amministra la gestione, l’indicazione è chiara: la semplice custodia “in sicurezza” non basta se il deposito non è conforme alla disciplina, e quantità, tipologia e durata dello stoccaggio incidono sia sulla configurabilità del reato sia sull’accesso ai benefici penali.

(Cassazione Pen., Sez. III, n. 17657/2026)