Diritto Penale dell'Ambiente

Gestione dei rifiuti e compliance aziendale: le principali novità per le imprese introdotte dal D.L. 116/2025

Lo scorso 9 agosto 2025 è entrato in vigore il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, che introduce importanti modifiche sostanziali e di “sistema” alla normativa penale ambientale; i punti toccati dalla “riforma” sono molteplici ed espongono le aziende ed i suoi apicali a (più) serie congruenze penali e patrimoniali: indispensabile, quindi, l’immediata revisione delle procedure interne e l’adozione di pratiche organizzative finalizzate alla corretta gestione del “rinnovato” rischio ambientale.

Il provvedimento risponde alla “straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti (…); alla straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali (…); e all’esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025” [con la quale l’Italia era stata condannata per la mancanza di interventi preventivi e repressivi volti ad arginare l’inquinamento prodotto dalle organizzazioni criminali in alcune aree della Campania].

In verità, nonostante l’espresso richiamo alla “Terra dei fuochi” ed alle organizzazioni criminali di natura associativa che gravitano intorno a tali aree geografiche, l’impatto della riforma è destinato ad influire sulla “quotidianità” di tutte le imprese che, direttamente o indirettamente, siano coinvolte nella gestione di rifiuti.

Proviamo, quindi, a dare conto in estrema sintesi di quali sono le principali novità normative e delle correlate conseguenze “operative”.

1. Le modifiche al Testo Unico Ambientale

In primo luogo, la “riforma” modifica profondamente l’impianto (anche sanzionatorio) delle fattispecie penali previste dal D.Lgs n. 152/2006, anzitutto “spezzettando” il reato di abbandono di rifiuti (prima disciplinata dal solo articolo 255 TUA) in tre diverse ipotesi: i) “abbandono di rifiuti non pericolosi” (art. 255 TUA), ii) “abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” (art. 255 bis TUA) e iii) “abbandono di rifiuti pericolosi” (art. 255 ter).

Delle tre diverse fattispecie, soltanto la prima (la meno grave dal punto di vista del pericolo di compromissione per l’ambiente) ha mantenuto la natura contravvenzionale, con conseguenze importanti in tema applicabilità dell’istituto dell’oblazione e con pene severissime, che – “per i titolari di imprese e responsabili di enti” – prevedono la reclusione sino a sei anni e sei mesi in caso di rifiuti pericolosi (cfr. es., art. 255 ter comma 3 TUA).

Anche il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256 TUA) – ossia la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione – viene “trasformato” da ipotesi contravvenzionale in delitto, con abrogazione delle lettere a) – rifiuti non pericolosi – e b) – rifiuti pericolosi ed esclusione tout court della possibilità di oblazione (come noto, prima riservato solo alle meno gravi ipotesi della lettera a).

Anche in questo caso le pene vengono severamente innalzate, fino a cinque anni in caso di rifiuti pericolosi e fino a sei anni e sei mesi se dal fatto deriva (oltre al pericolo per la vita o l’incolumità delle persone) il pericolo di deterioramento o compromissione delle matrici ambientali o dell’ecosistema (sanzione che – in presenza di tali circostanze – si innalza ad un massimo di sette anni nel caso di discarica abusiva di rifiuti pericolosi).

Sotto il profilo sanzionatorio, è inoltre prevista la sospensione della patente al conducente del veicolo con il quale vengono realizzate le condotte (art. 256 comma 1 ter TUA) e la confisca del mezzo in caso di sentenza di condanna e patteggiamento (art. 256 comma 1 quater TUA).

Le ulteriori modifiche al TUA riguardano, poi, il reato di combustione illecita di rifiuti ex art. 256 bis (al quale è stato inserito un comma relativo all’ipotesi di pericolo con pena estesa da tre a sei anni) e la “spedizione illegale di rifiuti” (così rubricato l’art. 259 (in luogo del precedente “traffico illecito di rifiuti”), il quale è anch’esso trasformato in ipotesi delittuosa con pena da uno a cinque anni, aumentata nel caso di rifiuti pericolosi.

Nell’ottica delle attività di impresa, di particolare rilevanza risultano, infine, i nuovi articoli 259 bis (“aggravante dell’attività di impresa”) e 259 ter (“delitti colposi in materia di rifiuti”): con la prima delle due norme, in particolare, è introdotta una specifica aggravante per i reati di cui agli artt. 256, 256 bis e 259 TUA quando commessi nell’ambito di un’impresa o di una attività organizzata; al secondo periodo si prevede che “il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa”.

Sempre l’art. 259 bis estende poi – al secondo comma – l’applicazione, ai titolari d’impresa o responsabili dell’attività, le sanzioni interdittive previste per gli Enti dall’art. 9 comma 2 D.Lgs n. 231/2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli in essere; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

2. Le modifiche al codice penale e di procedura penale

Anche se in maniera meno impattante, il decreto legge è intervenuto anche sulla disciplina dei reati ambientali previsti dal codice penale, andando a modificare l’art. 131 bis comma 3 c.p. ed arricchendo – con gli artt. 255 ter, 256 comma 1 bis, 3 e 3bis, 256 bis e 259 TUA – il catalogo dei reati ai quali è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Ai reati di “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452 sexies c.p.) e di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 452 quattuordecies c.p.) viene aggiunta una specifica aggravante ad effetto speciale “se dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità ovvero pericolo di compromissione o deterioramento” di matrici ambientali o ecosistemi.

Non è stata invece apportata alcuna modifica all’istituto del ravvedimento operoso (art. 425 decies c.p.) che rimane quindi limitato ai soli eco-delitti del codice penale e non è esteso alle nuove fattispecie delittuose introdotte nel testo unico ambientale.

Sotto il profilo processuale, oltre alla estensione dell’arresto in flagranza differita alle più gravi fattispecie del TUA (v. modifiche all’art. 382 bis c.p.), il generalizzato e consistente innalzamento delle pene, così come la trasformazione di numerose fattispecie contravvenzionali in dolose, determina di fatto l’utilizzabilità di strumenti investigativi più invasivi (come le intercettazioni telefoniche ed ambientali) per fattispecie ambientali non colpose, punite con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

3. Le modifiche relative alla responsabilità degli Enti

Anche il D.Lgs n. 231/2001 è stato direttamente “toccato” dalla recente riforma, con la modifica dell’art. 25 undecies, sotto un duplice ordine di profili: da un lato, aggravando le sanzioni pecuniarie in capo all’ente e, dall’altro, prevedendo l’introduzione di nuovi reati presupposto.

Sotto questo profilo, sono stati ricompresi nel catalogo sia alcuni dei nuovi delitti introdotti nel TUA (art. 255 bis, 255 ter) sia fattispecie prima non facenti parte del catalogo (art. 256 bis TUA), sia infine eco-reati previsti e puniti dal codice penale, prima esclusi dalla responsabilità dell’Ente.

Tra questi, per esempio, l’art. 452 septies c.p. (“impedimento del controllo”) – che punisce chi “negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato deli luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza del lavoro” – e l’art. 452 terdecies c.p. (“omessa bonifica”).

In questo contesto, nell’ambito della compliance aziendale risulterà assolutamente indispensabile – non solo mettere mano alle procedure, per introdurre o adeguare i protocolli che regolano per esempio l’accesso degli organi ispettivi di vigilanza – ma più in generale adeguare il modello ai nuovi reati presupposto.

Sotto il profilo dell’impatto direttamente ravvisabile in capo all’Ente, è stata inoltre prevista un’importante modifica all’art. 34 del D.Lgs n. 159 del 2011, che ora ricomprende anche il riferimento agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies c.p., nonché ai più gravi delitti del Testo Unico.

Tale intervento risulta di notevole impatto operativo poiché estende a tali reati la possibilità, per il Tribunale di sorveglianza, di applicare la misura dell’amministrazione giudiziaria.

Dal complesso quadro, sopra solo sinteticamente delineato (e che andrà necessariamente approfondito soprattutto a seguito della conversione in legge del decreto), si evince come tutte le imprese – anche non direttamente operanti nel settore dei rifiuti – siano oggi esposte a potenziali (e molto serie) conseguenze in materia ambientale, laddove non vengano messi in campo adeguati strumenti di verifica ed analisi dei rischi e conseguenti misure di mitigazione nella operatività di tutti i giorni.

E’ questa la principale ragione per la quale si impone sin da subito un attento riesame delle procedure interne e l’adozione di pratiche organizzative finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti (e più in generale del rischio ambientale), che (proprio come l’adozione del modello organizzativo) non costituisce (più) solo un costo di gestione, ma un’importante area di compliance aziendale da gestire sul piano operativo.

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116 (disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi)