La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, affrontando i temi della natura permanente del reato, della posizione del delegato ambientale e del rapporto con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La pronuncia chiarisce gli effetti dell’intervenuta prescrizione in presenza di un precedente proscioglimento ex art. 131-bis c.p. e richiama i criteri distintivi tra condotta istantanea e permanente.
Con la sentenza n. 1893 del 19 gennaio 2026, la Terza Sezione penale ha annullato senza rinvio la decisione della Corte d’appello che aveva confermato il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), e comma 2, D.Lgs. n. 152/2006.
All’imputato, delegato alla normativa ambientale di uno stabilimento metallurgico, era contestato il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi – fanghi di lavorazione codice EER 12.01.14 – accertato all’esito di sopralluogo del 4 aprile 2019, poi smaltito entro l’ottobre 2019.
La Corte d’appello aveva qualificato la condotta come permanente, valorizzando la “ripetitività della condotta” e la “sostanziale forma gestoria del rifiuto”. In particolare, i rifiuti risultavano costituiti da otto carichi di materiale, ciascuno di circa 700 kg, depositati tra il 6 ottobre 2016 e il 30 marzo 2018, tutti pertinenti all’attività dello stabilimento.
La Corte ha inoltre evidenziato che l’imputato, pur avendo assunto l’incarico di delegato in data 28 settembre 2017, “aveva l’obbligo di rimuovere e smaltire anche i rifiuti accumulati in precedenza presso l’insediamento produttivo”.
La Cassazione ha rilevato che il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione, maturata prima della decisione di secondo grado. In tale contesto ha precisato che,” in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva”.