Il D.lgs. n. 153 del 2024 – entrato in vigore il 18 ottobre 2024 – ha introdotto alcune importanti modifiche al Codice dell’Ambiente, mirate a rafforzare la tutela ambientale, migliorare l’efficienza dei procedimenti di autorizzazione ed incentivare l’economia circolare
Il testo, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore (pena la perdita di efficacie ex tunc), prevede
i) la semplificazione delle procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS) con l’intento di velocizzarne i procedimenti attraverso la verifica della sola completezza formale della documentazione (eliminando il riferimento alla sua “adeguatezza”) e la previsione di tempi precisi per le richieste di integrazioni da parte delle Autorità competenti (art. 1);
ii) il bilanciamento tra la tutela ambientale e la sicurezza degli approvvigionamenti attraverso la sospensione del rilascio di nuovi permessi per la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi (art. 2);
iii) la gestione della crisi idrica con l’introduzione di misure urgenti per affrontare la scarsità d’acqua (art. 3);
iv) l’introduzione di incentivi per l’energia rinnovabile, prevedendo come “prioritari” i progetti per la realizzazione di impianti di idrogeno verde e fonti rinnovabili;
v) l’introduzione del comma 16 bis all’art. 212 TUA (“Albo Nazionale Gestori Ambientali”) con possibilità per “il legale rappresentante dell’impresa di assumere il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi;
vi) la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nella realizzazione di interventi infrastrutturali, con possibilità – entro puntuali condizioni – di utilizzare, nell’ambito del Piano approvato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure, materiali di riutilizzo e rifiuti recuperati (art. 5 comma 1).
Un aspetto di particolare interesse riguarda, infine, le “misure urgenti in materia di bonifica” (art. 6) in relazione agli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, con le quali sono state introdotte importanti deroghe alle norme ambientali volte snellire e velocizzare l’iter burocratico del procedimento di bonifica.
In particolare, per i siti sopra menzionati, in deroga all’art. 242 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006, si prevede un’interlocuzione diretta tra il proponente e l’ARPA (o, in caso di inerzia dell’agenzia, ISPRA) per la definizione del piano di caratterizzazione al di fuori della Conferenza dei Servizi.
In generale, è stata prevista la possibilità per ARPA di avvalersi di laboratori anche privati accreditati al fine dello svolgimento delle attività propedeutiche sia per la definizione dei valori di fondo sia per l’accertamento del completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza.
Si precisa che il “D.L. Ambiente” non stabilisce un regime transitorio e, pertanto, la nuova disciplina troverà applicazione non soltanto in relazione alle procedure non ancora avviate, ma anche alle procedure attualmente in corso, salvo che le specifiche fasi procedimentali oggetto di modifica non si siano già concluse, ad esempio con il rilascio del parere del MiC o con la dichiarazione di procedibilità dell’istanza.