“Non può attribuirsi all’attività di campionamento dei rifiuti la «natura» di accertamento tecnico ex se, essendo al contrario rimessa al giudice del fatto la valutazione (incensurabile in sede di legittimità ove non connotata da manifesta illogicità o contraddittorietà, e comunque ove tale censura non venga tempestivamente dedotta da chi vi abbia interesse) in ordine al quantum di competenza e difficoltà tecnica richiesto per l’effettuazione delle operazioni di prelievo, al fine di valutare la necessità di attivare la procedura garantita di cui all’art. 360 c.p.p.”
Il caso riguardava un provvedimento di sequestro preventivo di società e mezzi operanti nel settore dei rifiuti: in particolare, per quanto possibile comprendere dalla decisione, erano state svolte, presso l’impianto della società indagata, attività di polizia giudiziaria sotto il diretto controllo del pubblico ministero ed in assenza di situazioni di particolare urgenza, tra cui anche il prelievo di campioni di rifiuti mandati poi al laboratorio per la relativa analisi.
Si contestava, in sede di riesame, che tali attività di campionamento ed analisi non fossero avvenute con le modalità garantite – di partecipazione ed interlocuzione tra le parti – che riguardano gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 360 c.p.p.
La decisione interviene, quindi, sulla distinzione tra il concetto giuridico di “accertamento tecnico” e quello di “rilievo”, categorie di atti di indagini cui sono collegate conseguenze pratiche ed operative non indifferenti anche – e soprattutto – sotto il profilo del coinvolgimento della difesa nelle relative operazioni.
Viene dapprima richiamata la definizione classica che distingue i due atti: “mera attività di osservazione, individuazione di dati materiali” in caso di rilievi, da un lato, e “opera di studio critico, rielaborazione valutativa e giudizio di quegli stessi dati o di valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche”, per gli accertamenti tecnici, dall’altro.
Per la Corte di Cassazione, il campionamento di rifiuti in impianto rientra “ontologicamente” nella categoria dei “rilievi”, salvo i casi in cui le operazioni di repertazione richiedano “valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni abilità tecniche per eseguirlo: solo in questo caso, può ritenersi che quell’atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all’atto da eseguite poi sul reperto prelevato”.
La valutazione sul quantum di competenza e difficoltà tecnica necessaria nel caso specifico è riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma è necessario che gli operatori, già in sede di campionamento, evidenzino (e facciano verbalizzare) le ragioni per le quali sono richieste “speciali competenze tecniche” in capo a chi, nel caso concreto, sta procedendo con i “rilievi”.
Solo così sarebbe infatti possibile “recuperare” l’applicazione della disciplina degli accertamenti tecnici e consentire una interlocuzione preventiva tra le parti su tempi, modi e tecniche sia di prelievo (rispetto alla rappresentatività degli stessi campioni) sia per la successiva fase di analisi.