Con il D.Lgs. n. 81/2026 l’Italia recepisce la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, rafforzando il sistema repressivo contro i crimini ambientali. Nuovi reati, aggravanti più severe, responsabilità estese per imprese ed enti e sanzioni più pesanti segnano una svolta nella lotta all’inquinamento e ai danni ambientali.
In attesa di un’analisi approfondita delle singole norme nel focus del prossimo numero di Turning Point, segnaliamo ai nostri lettori l’entrata in vigore, lo scorso 2 giugno 2026, del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato in Gazzetta il 18 maggio 2026, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela ambientale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”.
Il decreto sostituisce il precedente quadro normativo derivante dalle direttive europee del 2008 e del 2009: l’obiettivo della riforma è rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, armonizzando il sistema sanzionatorio nazionale con gli standard europei e migliorando il contrasto alle attività illecite che causano danni all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi.
Tra le principali novità vi è, infatti, l’introduzione nel codice penale del nuovo delitto di “commercio di prodotti inquinanti” (art. 452-bis.1 c.p.), che punisce chi immette sul mercato prodotti il cui utilizzo provochi un deterioramento o una compromissione significativa e misurabile delle matrici ambientali, degli ecosistemi o degli habitat naturali. La norma amplia la tutela penale, intervenendo non solo sul comportamento inquinante, ma anche sulla fase di commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi.
Vengono poi introdotte specifiche fattispecie incriminatrici relative alla produzione e al commercio di sostanze ozono-lesive e di gas ad effetto serra, in violazione della normativa europea. Tali condotte sono ora espressamente sanzionate dall’ordinamento penale, a conferma della crescente attenzione verso i fenomeni che contribuiscono al cambiamento climatico e alla compromissione dell’atmosfera.
Un’ulteriore novità di rilievo riguarda, poi, la definizione normativa del concetto di “abusività” nelle condotte ambientali (art. 452 quinquiesdecies c.p.), tema finora foriero di contrasti interpretativi nella giurisprudenza e su cui sarà necessaria un’attenta e puntuale disamina, soprattutto rispetto alla analisi delle ricadute concrete nella operatività aziendale.
Il decreto interviene, inoltre, sul c.d. “Testo Unico Ambientale” (D.Lgs. 152/2006), in particolare sulla disciplina dei rifiuti e delle autorizzazioni ambientali, aggiornando alcune disposizioni per renderle coerenti con il nuovo quadro sanzionatorio e con gli obiettivi della direttiva europea.
La riforma modifica infine anche il quadro della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati ambientali che possono comportare responsabilità per le imprese e introducendo un rafforzamento delle sanzioni e degli obblighi organizzativi finalizzati alla prevenzione degli illeciti ambientali.