Diritto Penale della Pubblica Amministrazione

Trattamenti di bellezza ed esercizio abusivo della professione: la nozione di “dispositivo medico” alla luce del principio di precauzione.

La Corte di Cassazione ha confermato la vigenza del cd. “principio di precauzione” di matrice comunitaria anche nel settore dei trattamenti di bellezza, nel quale l’utilizzo di macchinari (spesso molto sofisticati) per il trattamento di inestetismi deve avvenire – quanto meno – con l’assistenza di un medico professionista laddove gli stessi strumenti risultino inseriti, come nel caso di specie, nell’elenco dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute.

Il caso riguarda la contestazione provvisoria in sede cautelare del reato di esercizio abusivo della professione nei confronti della titolare di un centro estetico nel quale veniva ripetutamente impiegato un macchinario – inserito dal Ministero della Salute nell’elenco dei dispositivi medici utilizzabili esclusivamente da medici professionisti in campo estetico – senza l’assistenza di personale medico.

Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’impugnazione proposta contro il provvedimento del G.i.p., che aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza operato dai Carabinieri del NAS sul macchinario in contestazione nel corso di un sopralluogo nel centro estetico.

La difesa, ricorrendo per Cassazione avverso l’ordinanza cautelare, aveva censurato la qualifica dell’apparecchiatura utilizzata per trattamenti estetici quale “dispositivo medico”, non potendosi – secondo il ricorrente – considerare la banca dati nella quale era inserito il macchinario quale strumento di certificazione della destinazione d’uso della stessa.

In altri termini, la difesa sottolineava come la banca dati nella quale era inserito il macchinario costituisse un mero elenco (alla stregua di un sistema di registrazione e tracciabilità) “alimentato” dagli stessi fabbricanti dei dispostivi e non già da un ente incaricato di certificarne la qualifica di dispositivo medico.
Nel caso di specie, era peraltro stato lo stesso fabbricante a specificare come il macchinario fosse destinato ”ad essere utilizzato in procedure estetiche e cosmetiche quali il rassodamento cutaneo, la riduzione temporanea della circonferenza corporea, la riduzione della cellulite e delle rughe, potendo quindi essere utilizzato da professionisti sia medici che estetici”.

Dall’erronea interpretazione delle norme interne di carattere sub-primario (il decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009 che ha istituito la banca dati presso il Ministero) era quindi conseguita, secondo la difesa, l’erronea applicazione delle previsioni europee (contenute nel regolamento UE) e la scorretta applicazione dell’art. 348 c.p.

La Corte ha rigettato il ricorso, pur dando atto della astratta possibilità di ricondurre il dispositivo in parola tra quelli indicati nell’allegato XVI al Regolamento europeo (elenco dei gruppi di prodotti non aventi destinazione d’uso medica): ciononostante, in ossequio al principio di precauzione l’ordinanza impugnata non può – secondo la Cassazione – essere censurata nella misura in cui sottolinea la centralità della fase prodromica all’utilizzo del macchinario, che richiedendo la valutazione dell’anamnesi dell’utente implica competenze proprie di un medico.

Cass., Sez. VI, sentenza n. 15742 del 22 aprile 2025