La confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente alla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascuno.
Il caso riguardava una contestazione, mossa ai due imputati, di concorso in indebita percezione del reddito di cittadinanza (art. 7 comma 1 D.L. n. 4 del 2019), che il Giudice dell’udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato – ritenuto assorbito il reato loro contestato nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. – aveva assolto in virtù della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.
La decisione era stata poi confermata dalla Corte di Appello, che aveva tuttavia disposto la confisca, a carico di entrambi gli imputati, della somma pari ad euro 7.083,00 costituente il profitto dell’illecito; avverso questa decisione ha quindi presentato ricorso l’imputata censurando l’applicazione del “principio solidaristico che implica, trattandosi di reato commesso in concorso, l’imputazione dell’intera condotta e dell’effetto conseguente ad essa ciascun concorrente” da cui era appunto derivata la statuizione relativa alla confisca disposta a carico della prevenuta dell’intera somma costituente il profitto conseguito dal reato.
La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso, ha ricordato come “le sezioni unite penali di questa Corte abbiano statuito che in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova in contraddittorio fra le parti e solo nel caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente è legittima la ripartizione in parti uguali” (Cass. SS.UU., 8 aprile 2025, n. 13783).
Si tratta, quindi, di una delle prima applicazioni del principio recentemente sancito dalle Sezioni Unite, che ha segnato un punto di svolta cruciale in materia di sequestro e confisca, nella misura in cui ha superato il principio della responsabilità solidale dei concorrenti per l’intero profitto o prezzo del reato in particolare con riferimento al concorso di persone nel reato.
Come sancito dalle Sezioni Unite, infatti, l’opposta soluzione solidaristica si porrebbe in frizione con i principi costituzionali di personalità della responsabilità penale, di colpevolezza e di proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui si intendesse attribuire alla confisca una funzione eminentemente punitiva, poiché la possibilità di una confisca indistinta senza un effettivo arricchimento individuale rivelerebbe una forte tensione con tali principi.