Diritto Penale della Pubblica Amministrazione

Il “nuovo” reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili: qualche precisazione da parte della Cassazione.

L’art. 314 bis c.p. (“indebita destinazione di denaro o cose mobili”) sanziona le condotte distrattive del pubblico ufficiale che, nella disciplina previgente al 2024, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio, sicché con l’introduzione della nuova fattispecie di reato non risulta modificato l’ambito applicativo del delitto di peculato previsto e punito dall’art. 314 c.p.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1909 del 4 febbraio 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito al reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, introdotto con l’art. 314-bis c.p. a seguito della riforma del 2024. La nuova fattispecie, che punisce le condotte distrattive poste in essere dal pubblico ufficiale, si inserisce in un contesto normativo che, fino alla recente modifica, vedeva tali comportamenti rientrare nel perimetro dell’abuso d’ufficio, ora abrogato.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’introduzione dell’art. 314-bis c.p. non ha determinato un ampliamento o una modifica dell’ambito applicativo del delitto di peculato previsto dall’art. 314 c.p. In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che la nuova norma non incide sulla distinzione tra l’appropriazione indebita di beni pubblici e la loro semplice destinazione a fini diversi da quelli istituzionali.

Nella decisione in esame, la Cassazione ha ribadito che la configurazione della nuova fattispecie non implica un mutamento sostanziale dell’inquadramento giuridico dei fatti precedentemente sussunti nell’abuso d’ufficio, ma piuttosto una loro riorganizzazione sistematica. Ciò comporta che le condotte di distrazione di denaro o beni mobili appartenenti alla pubblica amministrazione, se non qualificabili come appropriazione nel senso penalmente rilevante del peculato, rientrano ora nel perimetro dell’art. 314-bis c.p.

Questa pronuncia conferma, quindi, l’orientamento secondo cui la riforma ha avuto un impatto prevalentemente riordinativo, chiarendo il confine tra peculato e indebita destinazione di beni pubblici. Il provvedimento si inserisce in un più ampio quadro di razionalizzazione delle fattispecie penali, volto a eliminare zone d’ombra interpretative e a garantire una maggiore certezza del diritto.

Cass., sez. VI, sentenza n. 1909 del 4 febbraio 2025