L’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, pur di interesse pubblico e soggetta a regolazione, non integra pubblico servizio; ne consegue che l’amministratore della società produttrice non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non è configurabile il reato di corruzione ex art. 319 c.p.
Con la sentenza n. 6876 del 20 febbraio 2026, la Corte di cassazione torna a delineare con chiarezza i confini della nozione di pubblico servizio, con rilevanti ricadute in tema di reati contro la pubblica amministrazione.
Il caso riguardava una condotta di presunta corruzione, nella quale un privato avrebbe ceduto il diritto di superficie su un terreno a un prezzo maggiorato in cambio dell’interessamento, da dell’amministratore di una società operante nel settore fotovoltaico, a facilitare l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative. Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro, ritenendo configurabile il reato e attribuendo al predetto amministratore la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato tale impostazione, muovendo dal consolidato criterio oggettivo-funzionale che governa l’individuazione delle qualifiche soggettive penalmente rilevanti. Ciò che rileva, infatti, non è la natura pubblica o privata dell’ente, bensì il contenuto dell’attività concretamente svolta e il suo assoggettamento a una disciplina pubblicistica finalizzata alla cura di interessi della collettività con caratteri di imparzialità, continuità e obbligatorietà.
In questa prospettiva, la Corte opera una netta distinzione tra attività di pubblico interesse e pubblico servizio. Le prime, pur essendo oggetto di regolazione normativa e spesso incentivate dal legislatore, restano attività di natura privatistica; le seconde, invece, implicano l’esercizio di una funzione riconducibile direttamente alla pubblica amministrazione.
Applicando tali principi al settore energetico, la Cassazione evidenzia come, a seguito della liberalizzazione del mercato, l’attività di produzione di energia elettrica – anche da fonti rinnovabili – sia svolta in regime privatistico e costituisca una fase meramente strumentale rispetto al servizio pubblico, che si identifica invece nella trasmissione e distribuzione dell’energia. Ne consegue che l’amministratore della società produttrice non può essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, neppure in presenza di partecipazioni pubbliche o di una disciplina di favore per il settore.
In definitiva, la pronuncia offre indicazioni operative di rilievo: da un lato, ribadisce che la qualifica pubblicistica non può essere desunta automaticamente né dalla natura dell’ente né dal settore di attività; dall’altro, chiarisce definitivamente che solo la fase della distribuzione conserva i tratti del pubblico servizio, mentre la produzione resta confinata nell’area dell’iniziativa economica privata.
(Cass., Sez. VI, del 20 febbraio 2026, n. 6876)