La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40720 del 18 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Milano contro la revoca delle misure cautelari emesse nel contesto dell’inchiesta urbanistica milanese, confermando l’assenza di gravi indizi di corruzione e ribadendo che la mera sussistenza di rapporti professionali o conflitti d’interesse non prova di per sé un “pactum sceleris” tra pubblico ufficiale e privato.
Premessa
La decisione della Corte che si segnala risulta molto interessante nella misura in cui – al di là del contesto “mediatico” nel quale è maturata – ribadisce importanti “paletti” (talvolta bypassati nella prassi giudiziaria) per la configurabilità del reato di corruzione: in primo luogo, la sussistenza (e la prova) di un pactum sceleris tra l’esponente pubblico e il soggetto privato.
L’accusa aveva chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un professionista che era anche componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano e che – nell’ambito di tale ruolo – si sarebbe adoperato per orientare l’esito di alcune delibazioni su progetti edilizi, distorcendo l’azione amministrativa a vantaggio proprio e di alcuni imprenditori con cui lo stesso intratteneva rapporti professionali in palese conflitto d’interesse, secondo l’accusa, volontariamente sottaciuto.
Il Giudice per le indagini preliminari di Milano – in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero – aveva disposto la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti dell’architetto indagato, che – impugnata l’ordinanza avanti il Tribunale delle Libertà – aveva ottenuto l’annullamento della misura per carenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso per Cassazione della Procura: la corruzione “sistemica” e il conflitto di interesse
A fronte di tale integrale rilettura da parte del Tribunale del riesame, la Procura aveva proposto ricorso per Cassazione censurando l’erronea applicazione dell’art. 319 c.p. in relazione agli elementi costitutivi del reato di corruzione propria.
Più precisamente, i profili di ricorso erano due: da un lato, si censurava una “rappresentazione fuorviante del materiale probatorio, polverizzato e disarticolato proprio rispetto ai dati fattuali più rilevanti, che vengono obliterati” a causa della mancata “visione d’insieme” di tutti gli episodi contestati, e dall’altro si contestava l’erronea applicazione, da parte del Tribunale del riesame, dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di “corruzione sistemica e ambientale”.
Secondo l’accusa, infatti, nella c.d. corruzione sistemica non sarebbe necessaria (e forse nemmeno possibile) la prova dello “scambio” in relazione a singoli episodi corruttivi, e pretendere il contrario – come richiesto dal Tribunale del riesame – costituirebbe un errore di diritto.
Al contrario, sostiene la Procura ricorrente, nella corruzione sistemica fondata su accordi professionali espletati in conflitto di interesse i gravissimi indizi della “compravendita” sono insiti nel conflitto di interesse del corrotto.
Si tratterebbe, in altre parole, di un vero e proprio asservimento della funzione pubblica agli interessi dei privati, come evidente dalla “correlazione sistematica tra l’esercizio della funzione e l’ottenimento dell’utilità”: in tali casi il “pactum sceleris” sarebbe di fatto in re ipsa, proprio in ragione del carattere sistemico della corruzione.
Gli importanti “paletti” della decisione della Corte di Cassazione in tema di “corruzione propria”
La Corte è intervenuta smentendo radicalmente tale ricostruzione ed evidenziando come non vi sia necessariamente coincidenza tra conflitto di interessi e corruzione: “la situazione di omessa astensione del pubblico ufficiale in costanza di conflitto di interessi non dimostra un rapporto corruttivo tra architetto e imprenditori”.
E’ necessario qualcosa di più, ossia dimostrare che l’attività del pubblico ufficiale sia stata condizionata dalla presa in carico dell’interesse privato o che vi sia stato un asservimento della funzione pubblica: per fare ciò deve essere provata la correlazione causale tra la stipulazione dei contratti di progettazione (che costituiscono la presunta remunerazione del pubblico ufficiale) e la vendita della funzione.
Il G.i.p., al contrario, aveva ritenuto integrato il reato di corruzione secondo il seguente schema argomentativo (definito “circolare e dunque fallace” dal Tribunale del riesame): l’“atto contrario” era insito nella mancata astensione a fronte del palese conflitto di interessi, il “pactum sceleris” era provato dalle chat nelle quali emergeva la situazione di “cointeressenza” tra imprenditori e pubblico ufficiale e la “dazione” era integrata con il pagamento delle fatture dell’architetto.
La Corte conferma invece che “nella fattispecie di corruzione il legislatore sanziona penalmente non la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi, ma la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che vende a fronte della corresponsione di una utilità illecita l’esercizio della funzione del servizio pubblico”: l’esercizio delle attività pubbliche in conflitto di interessi ricorre in plurime fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione, ma l’elemento di fattispecie che fonda l’applicazione del reato di corruzione e l’accordo illecito.
La condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi non dimostra di per sé la corruzione in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione “senza accordo” e dunque senza prova del patto corruttivo.
Sul piano probatorio occorre, dunque, procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente e alle specifiche aspettative del privato rispetto alla condotta serbata dall’agente pubblico e alle modalità di corresponsione a questo il prezzo della corruzione.
In altre parole, deve essere dimostrato che il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta d’azione di utilità