Diritto Penale della Pubblica Amministrazione

Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio: irrilevante il valore economico “irrisorio” dell’utilità promessa.

La Corte ha chiarito che, nei reati di corruzione, la modestia dell’utilità promessa o ricevuta non esclude la rilevanza penale, quando sia accertato il collegamento con un atto contrario ai doveri d’ufficio. La proporzione tra le prestazioni non è elemento decisivo, rilevando solo come indice dell’esistenza dell’accordo corruttivo.

Con la sentenza n. 8675 del 5 marzo 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema, ricorrente nella prassi, della configurabilità del reato di corruzione in caso di dazioni o promesse di modico valore. 

Il caso riguardava un imprenditore che era stato destinatario di controlli in materia di sicurezza sul lavoro, accusato di aver consegnato agli ispettori due cassette di pesce del valore di 65 euro ciascuna in cambio dell’archiviazione di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. In primo grado, il giudice aveva ritenuto configurato il reato di corruzione, condannando l’imputato, mentre la Corte di Appello – richiamando il codice di comportamento dei dipendenti pubblici – aveva ribaltato la decisione, rimarcando il modesto valore dei “regali”, che in quanto tali non erano idonei a integrare il reato di corruzione propria. 

La Procura Generale ha impugnato la sentenza, censurando la violazione di legge in cui era incorsa la Corte territoriale: secondo l’accusa, infatti, anche un’utilità economica del tutto contenuta può contribuire ad integrare una condotta di corruzione, se funzionalmente collegata a un atto contrario ai doveri d’ufficio.  

La tesi, accolta dalla Corte di Cassazione, ha consentito di ribadire principi pacificamente accolti dalla giurisprudenza di legittimità: nei reati di corruzione propria, il valore modesto dell’utilità non esclude di per sé la rilevanza penale della condotta, poiché ciò che rileva è la prova del nesso di corrispettività tra la dazione e l’atto contrario ai doveri d’ufficiooggetto di mercimonio. 

In altri termini, chiarisce la Corte, il criterio della “non manifesta sproporzione” tra prestazioni ha valore meramente indiziario e la tenuità del vantaggio è del tutto irrilevante laddove venga accertato il patto corruttivo; in questo senso, le cd. “regalie d’uso” ammesse dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (e citate dalla stessa Corte di Appello) non “scriminano” la dazione di utilità collegate a pratiche amministrative o favori contrari ai doveri di ufficio: ciò che conta, dunque, non è il “quanto” ma il “perché” della dazione. 

La decisione conferma l’esigenza, per le imprese, di adottare presidi organizzativi stringenti, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in grado di definire in modo chiaro i limiti, la tracciabilità delle eventuali “regalie” di modesto valore e – soprattutto – il divieto espresso di regali funzionalmente collegati all’ottenimento di favori correlati aprocedimenti amministrativi, ispezioni o autorizzazioni. 

(Cass., Sez. VI, 5 marzo 2026, n. 8675)