Diritto Penale della Pubblica Amministrazione

Approvvigionamento sanitario e sponsorizzazioni: la Cassazione individua l’abuso del potere nei reati di concussione e induzione indebita

In tema di reati contro la P.A., nei reati di concussione ed induzione indebita, l’elemento centrale non è la mera pressione sul privato, bensì l’abuso della qualità o dei poteri del pubblico agente, quale fattore eziologico alla dazione o promessa indebita: in applicazione di tale principio, la Cassazione ha ritenuto sussistenti tali delitti in una fattispecie in cui la richiesta indebita di utilità si innestava sulla duplice veste del soggetto agente, al contempo organizzatore di un congresso e direttore di una struttura sanitaria pubblica.

La pronuncia trae origine dall’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti del direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia plastica di un’azienda ospedaliera, indagato, tra l’altro, per concussione, induzione indebita e corruzione in relazione alle richieste di sponsorizzazione rivolte ad alcune imprese fornitrici in occasione dell’organizzazione del congresso di una nota associazione di chirurghi plastici, del quale era presidente.

La Corte coglie l’occasione per ribadire il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, nei delitti di concussione e di induzione indebita, il nucleo della condotta non è rappresentato dalla mera pressione esercitata sul privato, bensì dall’abuso della qualità o dei poteri del pubblico agente, che costituisce il fattore causale della dazione o della promessa dell’utilità indebita.

L’abuso della qualità consiste, infatti, nella strumentalizzazione della posizione soggettiva rivestita dal pubblico funzionario, mentre l’abuso dei poteri si realizza attraverso l’esercizio distorto delle attribuzioni pubbliche per finalità estranee all’interesse dell’amministrazione.

Muovendo da tale premessa, la Cassazione ritiene corretta la valutazione del Tribunale del riesame, secondo cui l’indagato aveva sfruttato la propria posizione di direttore della struttura ospedaliera per ottenere maggiori contributi economici destinati a un’iniziativa di natura privatistica, quale il congresso scientifico da lui organizzato.

Le conversazioni intercettate evidenziano, infatti, una costante correlazione tra l’esercizio dei poteri connessi alla gestione delle forniture sanitarie – quali l’apertura del conto deposito, la predisposizione degli ordinativi e la scelta dei dispositivi medici – e le richieste di sponsorizzazione rivolte alle imprese fornitrici.

La Corte esclude, pertanto, che la vicenda possa essere ricondotta a una mera trattativa privata tra l’organizzatore del congresso e gli operatori economici poiché l’elemento decisivo è rappresentato proprio dalla sovrapposizione tra la veste privatistica di promotore dell’evento congressuale e quella pubblicistica di direttore dell’unità operativa, dalla quale derivavano poteri concretamente incidenti sui rapporti economici tra le imprese e l’azienda sanitaria. È proprio tale commistione a rendere la richiesta di contribuzione espressione dell’abuso della funzione pubblica e non di una semplice negoziazione commerciale.

In applicazione di tali principi, la Cassazione conferma la configurabilità della concussione ai danni della società alla quale sarebbe stata prospettata la mancata apertura del conto deposito per la fornitura sanitaria in assenza di un incremento della sponsorizzazione e dell’induzione indebita nei casi in cui le imprese, pur conservando un margine di scelta, avrebbero aderito alle richieste per evitare conseguenze pregiudizievoli nei futuri rapporti commerciali con la struttura ospedaliera.

La decisione valorizza, dunque, non la sola esistenza di una pressione sul privato, ma il nesso funzionale tra la richiesta indebita e l’abuso della posizione pubblicistica rivestita dall’agente, anche quando l’utilità perseguita sia destinata a un’attività estranea all’esercizio delle funzioni amministrative.

(Cassazione, sez. VI, sentenza 9 giugno 2026, n, 21144)