Diritto Penale del Lavoro

Società agricola semplice e sicurezza sul lavoro: la posizione di garanzia è in capo a tutti gli amministratori.

In tema di sicurezza del lavoro, ciascuno dei soci di una società semplice, cui è attribuita l’amministrazione disgiunta a norma degli artt. 2257, 2261 e 2266 cod. civ., assume la qualità di datore di lavoro, non potendosi configurare, rispetto a tali compagini sociali, la delega gestoria prevista, ex art. 2381 cod. civ., per le società per azioni o per strutture societarie complesse.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata su un tema di particolare rilevanza pratica, chiarendo l’estensione degli obblighi prevenzionistici nelle società semplici e confermando un orientamento rigoroso in ordine alla titolarità della posizione di garanzia.

Il caso trae origine da un infortunio mortale verificatosi all’interno di un’azienda agricola, nel corso di una manovra di retromarcia con un trattore. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente la responsabilità penale di tutti i soci, qualificati come datori di lavoro, per plurime violazioni della normativa antinfortunistica, tra cui i) l’assenza di un piano di viabilità; ii) la mancata separazione tra percorsi pedonali e mezzi; iii) e l’utilizzo di un’attrezzatura non adeguatamente manutenuta.

La Corte – nel dichiarare inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati – si è soffermata in particolare sul tema della titolarità degli obblighi di sicurezza nelle società semplici, ribadendo come, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro è colui che esercita i poteri decisionali e di spesa nell’ambito dell’organizzazione.

Nelle società semplici, caratterizzate – salvo diversa pattuizione – da amministrazione disgiunta, tali poteri fanno capo a ciascun socio amministratore. Ne consegue, continua la Corte, che tutti i soci assumono la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, con responsabilità diretta in caso di violazioni prevenzionistiche.

Più nello specifico, la Corte ha escluso che potesse attribuirsi efficacia liberatoria alla mera previsione, contenuta nei patti sociali, di una rappresentanza legale o di specifici compiti amministrativi in capo a uno dei soci: tale assetto, infatti, non integra una valida delega di funzioni in materia di sicurezza, la quale richiede – secondo consolidata elaborazione giurisprudenziale – requisiti stringenti di forma, contenuto e autonomia decisionale. Parimenti, viene esclusa l’applicabilità, in contesti di società semplici, della delega gestoria tipica delle società di capitali.

La pronuncia valorizza la dimensione sostanziale della posizione di garanzia: ciò che rileva non è la distribuzione formale dei compiti, bensì l’effettivo esercizio dei poteri organizzativi. In tale prospettiva, la gestione “informale” tipica delle imprese familiari o di piccole dimensioni non è idonea a circoscrivere le responsabilità.

La sentenza assume particolare rilievo per le realtà imprenditoriali meno strutturate, nelle quali è frequente una gestione accentrata o indistinta delle funzioni. Il principio affermato impone, invece, una chiara formalizzazione degli assetti organizzativi e, ove necessario, il ricorso a deleghe di funzioni conformi ai requisiti normativi.

In definitiva, quindi, la “semplicità” della forma societaria non comporta alcuna attenuazione degli obblighi prevenzionistici: al contrario, l’assenza di una struttura organizzativa definita espone tutti i soci a responsabilità diretta. Per questo, in siffatto contesto, anche imprese di ridotte dimensioni sono chiamate ad adottare presidi minimi (ma effettivi) in materia di sicurezza, non potendosi fare affidamento su assetti di fatto o ripartizioni meramente interne dei compiti.

(Cass., sez. IV 25 febbraio 2026, n. 7563)