Diritto Penale del Lavoro

Sicurezza sul lavoro e causalità della colpa: la prevedibilità dell’evento non basta a fondare una responsabilità.

In una pronuncia recente, la Corte ha affrontato un caso di folgorazione di un operaio elettromeccanico, rilevando – nella sentenza di condanna della Corte di Appello – un’errata individuazione delle posizioni di garanzia e della valutazione delle regole cautelari violate. La decisione richiama l’importanza di una corretta attribuzione dei ruoli e degli obblighi di sicurezza all’interno dell’organizzazione aziendale e in caso di sub-appalto, rafforzando i criteri per l’accertamento della responsabilità penale delle figure responsabili.

L’interessante decisione che si segnala riguarda il caso di infortunio mortale di un dipendente esperto, che nell’ambito di un subappalto era rimasto folgorato in un cantiere per la realizzazione di una stazione elettrica di Terna.

I Giudici di merito avevano condannato gli apicali dell’appaltatore e del subappaltatore per non aver previsto e regolamentato le attività connesse alla messa in funzione dei trasformatori TV nella fase di collaudo, omettendo così la proceduralizzazione delle lavorazioni, che – secondo l’accusa – aveva determinato la folgorazione dell’operaio.

Nonostante la condotta dell’infortunato fosse stata oggettivamente incauta (per non aver disattivato il generatore prima di salire la scala in alluminio appoggiata al trasformatore in tensione), la stessa non era stata ritenuta eccentrica o abnorme poiché costituiva una prestazione seriale (si trattava dell’ultimo trasformatore – su trenta complessivi – da verificare) e funzionale alla realizzazione dell’opera.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso degli imputati, ha invece ribaltato tali conclusioni stabilendo che “il principale errore valutativo in cui incorre la Corte di merito nella individuazione della colpa dei prevenuti è quello basato sulla nota distorsione retrospettiva del “senno del poi” (hinsight bias), mediante la quale si tende a ritenere prevedibile une evento, una volta che l’evento ormai è noto, e a costruire di conseguenza la regola cautelare (nel caso individuata nella “procedimentalizzazione” della lavorazione) che avrebbe potuto impedirlo”.

Nella sentenza di condanna, inoltre, sostiene la Corte, non è stata indicata la condotta alternativa lecita (o corretta) che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare a fini di prevenzione dell’evento concretamente verificatosi: non è infatti sufficiente la prevedibilità dell’evento, ma è necessaria – per la cd. “causalità della colpa” – la verifica, con valutazione ex ante, della sua evitabilità attraverso l’applicazione della regola cautelare omessa.

La Corte di Appello ha commesso – sempre secondo la Corte di Cassazione – un errore metodologico evidente: “la creazione ex post della regola cautelare comporterebbe la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, per cui la colpa sarebbe (quasi) sempre configurabile, camuffando sotto il velo della colpa situazioni di vera e propria responsabilità oggettiva”. L’addebito colposo deve infatti essere formulato sulla base di una valutazione ex ante, considerando la prospettiva del soggetto agente prima che si concretizzi la situazione di rischio e precisando quale condotta egli avrebbe potuto e dovuto tenere per evitare o attenuare le conseguenze dell’evento dannoso.

(Cass., Sez. IV, n. 37972 del 24 novembre 2025)