In tema di applicazione dell’art. 131 bis c.p. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità.
La sentenza che si segnala risulta interessante nella misura in cui, oltre a dare applicazione alla “nuova” formulazione dell’art. 131 bis c.p. post “Cartabia”, traccia il confine tra l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’oblazione speciale prevista dall’art. 301 del D.Lgs n. 81/2008.
Il caso riguardava un cantiere nel quale l’imputato aveva omesso di assicurare idonea viabilità nell’area di cantiere, nella quale erano presenti dei cavi elettrici su pavimenti e percorsi, con conseguente rischio di inciampo e dove non erano installati dispositivi di sicurezza nell’area esterna al cantiere stesso.
Il Tribunale aveva condannato l’imputato, senza considerare – questa la censura del ricorrente – che l’incensuratezza dello stesso e l’adozione, subito dopo il fatto, delle misure di sicurezza avrebbero consentito di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, così come riformulata a seguito della “Riforma Cartabia”, che permette ora di tenere conto “anche della condotta susseguente al reato”.
Il Giudice aveva invece solo valorizzato la pluralità delle violazioni accertate ed il mancato pagamento della sanzione senza dare il giusto (autonomo) apprezzamento alla effettiva adozione delle misure di sicurezza; questo, secondo la Corte l’errore in cui è caduto il Tribunale: a differenza dell’oblazione speciale prevista dall’art. 301, con la quale l’effetto estintivo si verifica con la duplice condizione dell’adozione delle misure di sicurezza e del pagamento della sanzione, per la causa di esclusione della punibilità “l’adozione successiva delle misure inizialmente omesse può essere considerata autonomamente quale indice dal quale dedurre la tenuità del fatto, in quanto qualificabile come “condotta susseguente al reato”.
Ciò non comporta, precisa però la Corte, alcun automatismo poiché, diversamente, si genererebbe un’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all’art. 301 D.Lgs n. 81/2008; si impone però al Giudice una valutazione sull’episodio concreto, rispetto al quale deve essere comparato l’elemento negativo (la pericolosità della condotta) e quello positivo (la condotta susseguente al reato).
Nel caso di specie, il Tribunale aveva omesso qualsivoglia comparazione, limitandosi a stigmatizzare la pluralità delle violazioni delle misure riscontrate in sede di ispezione e senza fornire alcuna motivazione in ordine alla concreta valutazione delle misure di sicurezza successivamente adottate.
(Cass., Sez. III, n. 30030 del 1° settembre 2025)