L’amministratore di condominio che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere la posizione di committente e quindi è tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali.
(Cass., Sez. IV, sentenza n. 18169 del 14 maggio 2025)
Si tratta di una decisione interessante nella misura in cui consente, rispetto allo specifico caso di un amministratore di condominio, alcune puntualizzazione sull’assunzione “in fatto” della posizione di committente dei lavori e sui correlati obblighi connessi alla cd. “culpa in eligendo”.
1. Il caso oggetto della sentenza e la qualificazione di “committente” dell’amministratore di condominio
La decisione della Corte riguarda l’infortunio mortale di un lavoratore autonomo che era stato incaricato dall’imputata, amministratrice di condominio, di ispezionare una grondaia collocata in aderenza ad un’abitazione all’interno del condominio.
La difesa dell’imputata aveva contestato che l’amministratrice potesse acquisire la qualifica di committente delle opere poiché mancava una formale delibera assembleare che le riconoscesse autonomia di azione ed effetti poteri decisionali.
Pertanto, sempre secondo l’imputata, non poteva dirsi verificato il presupposto stesso che avrebbe fatto sorgere nei suoi confronti un obbligo di verifica dell’idoneità tecnico- professionale del soggetto incaricato, né tanto meno un obbligo di informarsi sui rischi correlati all’attività da svolgersi.
In particolare, il fatto che mancasse un vero e proprio contratto di appalto con l’impresa e che lo stesso incarico fosse stato conferito al lavoratore autonomo, poi deceduto, solo a seguito di “istruzioni ricevute oralmente” dalla predetta assemblea, secondo la difesa, collocavano la fattispecie concreta al di fuori dello schema normativo di cui all’art. 26 D.lgs n. 81/2008.
Le argomentazioni difensive sono state in toto respinte dalla Corte, che richiamando sue precedenti decisioni sul punto, ha confermato come sussista in capo all’amministratore di condominio la qualifica di committente “ove l’assemblea gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali”.
Nel caso di specie, la Corte – nel confermare la responsabilità penale dell’amministratrice di condomino – ha richiamato l’assemblea straordinaria del 2 dicembre 2015 all’esito della quale il condominio “aveva deliberato di non effettuare la sostituzione della grondaia, il cui cattivo funzionamento era stato segnalato da alcuni proprietari, sul rilievo che fosse sufficiente la verifica dell’eventuale esistenza di un’ostruzione”.
A seguito di questa delibera l’amministratrice di condominio era stata incaricata di “convocare ad horas, per l’indomani, l’addetto al giardinaggio, per l’effettuazione dell’ispezione locale”.
Sulla base di questa ricostruzione fattuale, la Corte ha confermato che l’amministratrice “nel dar seguito all’incarico informalmente conferitole mercé la convocazione del prestatore d’opera poi perito, aveva assunto, de facto, la veste di committente dei lavori”.
2. La violazione degli obblighi del committente: la verifica dell’idoneità tecnica-professionale
Nel caso di specie, la difesa aveva anche contestato la “culpa in eligendo” dell’imputata poiché “l’ispezione di una grondaia rientra(va) nel novero delle attività che l’impresa di cui era titolare il deceduto era idonea ed attrezzata a svolgere”, tanto più che quest’ultimo possedeva una buona conoscenza dei luoghi e, quindi, piena consapevolezza dei rischi dell’intervento.
La Corte, al contrario, ha ritenuto che la valutazione delle capacità tecniche ed organizzative del soggetto incaricato vadano parametrate “alla specificità dei lavori da eseguire” nonché alla “agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
Il fatto stesso che l’incarico consistesse nell’ispezione di luoghi da eseguire “in quota” – quale rischio specifico del luogo nella disponibilità di fatto del condominio – avrebbe dovuto indurre l’amministratrice di condominio a verificare l’idoneità del prestatore d’opera a svolgere simili lavorazioni nel rispetto delle misure volte a mitigare il rischio di caduta dall’alto, non essendo altresì sufficiente che il soggetto privo dell’idoneità tecnico-professionale richiesta per l’espletamento dell’ incarico, in passato, avesse svolto lavori “in quota” nell’interesse del condominio.
Inoltre, era emerso nei gradi di giudizio precedenti come l’imputata fosse del tutto consapevole del fatto che l’attività sarebbe stata eseguita con il mero utilizzo di una scala in assenza di misure di protezione del lavoratore, con conseguente conferma della sua responsabilità penale per la morte del lavoratore incaricato dal condominio.