La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per lesioni colpose aggravate, ribadendo che l’omesso adempimento degli obblighi di formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 integra colpa specifica quando risulti causalmente collegato all’infortunio. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera dagli obblighi di vigilanza, che devono essere effettivi e sostanziali. Non esclude la responsabilità l’eventuale instaurazione di prassi contra legem, ove il datore ne fosse a conoscenza o versasse in colpevole ignoranza.
Con la sentenza n. 5037 del 6 febbraio 2026, la Quarta Sezione penale ha rigettato il ricorso proposto dal legale rappresentante di un mobilificio, condannato per il reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen., in relazione alle gravi lesioni riportate da un dipendente nell’utilizzo di una sega circolare a banco.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, richiamata dalla Corte di legittimità, l’operaio, mentre stava lavorando un pezzo di legno, veniva in contatto con la lama della sega, riportando l’amputazione di due dita. La condotta colposa del datore è stata individuata nel “non adempiere all’obbligo di formazione e nel non prevedere che la sega circolare fosse effettivamente dotata della cuffia di protezione, il cui utilizzo era prescritto dalle istruzioni d’uso del macchinario”.
Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione “risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio del lavoratore”, atteso che è proprio attraverso tale adempimento che egli “rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti”. Nel caso di specie, l’omessa formazione è stata ritenuta causalmente collegata alla verificazione dell’evento.
La difesa aveva sostenuto di avere adempiuto ai propri obblighi mediante la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale aveva rilasciato attestati di formazione successivamente rivelatisi falsi. La Corte ha tuttavia chiarito che tale nomina non è idonea a esonerare il datore dai propri obblighi: il responsabile del servizio svolge infatti “una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti”.
È stato inoltre richiamato il principio secondo cui il datore non può limitarsi a una vigilanza meramente formale, ma deve esercitare una vigilanza “effettiva e sostanziale sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro”, non potendosi considerare assolto l’obbligo di controllo con la mera nomina di figure tecniche specializzate.
Di particolare interesse è anche il passaggio relativo alle prassi aziendali contra legem. La Corte ha ribadito che, una volta instaurata una simile prassi, la responsabilità del datore può essere esclusa solo ove “non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza”. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano ritenuto accertata la consapevolezza del contesto aziendale e l’omessa vigilanza.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento costante che valorizza il ruolo centrale del datore di lavoro quale garante della sicurezza, titolare di obblighi non delegabili in modo meramente formale e chiamato a un controllo effettivo sull’organizzazione del lavoro e sulle prassi concretamente adottate in azienda.