La posizione di garanzia del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione comporta obblighi di “alta vigilanza” sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nelle procedure di lavoro attuative. Questo obbligo include la verifica non meramente formale, ma concreta sulle modalità di esecuzione dei lavori, per la prevenzione dei rischi presenti sul cantiere, tenendo conto delle evoluzioni e modifiche intervenute durante le lavorazioni. Il coordinatore non risponde invece degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.
La sentenza che si segnala risulta molto interessante nella misura in cui, ancora una volta, chiarisce “la linea di demarcazione tra il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e quello del datore di lavoro esecutore”, individuando la specifica area di rischio che ognuna di tali figure della sicurezza nel cantiere è chiamata a gestire.
Il caso riguardava l’infortunio mortale di un operaio impegnato nel taglio con fiamma ossidrica di un pianetto di servizio che aveva determinato il crollo delle colonne portanti di una gru, che cedendo avevano travolto il cestello della piattaforma elevabile nel quale si trovata l’infortunato.
Il CSE ed il responsabile dei lavori erano stati assolti “per non aver commesso il fatto” sia in primo che in secondo grado, poiché – esperite tutte le verifiche di sicurezza ad ognuno richieste – non avrebbero potuto “ragionevolmente sospettare” la situazione di pericolo “avendo ex ante adottato tutte le misure idonee a scongiurarla” (incaricando in particolare un ingegnere strutturista della realizzazione del piano dei tagli).
A seguito del ricorso delle parti civili, la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione ritenendo – al contrario – che il CSE fosse precisamente investito dell’obbligo di verificare la sicura organizzazione del cantiere e della sequenza delle lavorazioni, prendendo in considerazione le fonti di pericolo rappresentare dall’ambiente di lavoro, dal modo in cui sono organizzate le attività in esso e dalle procedure lavorative.
In questo senso, il CSE è “solo” esonerato dal puntuale controllo – momento per momento – delle singole attività lavorative, demandate ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente percepibile.
Nel caso di specie, invece, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito non avevano sufficientemente considerato il tema della prevedibilità dell’evento connesso all’inadeguata valutazione del pericolo di crollo e alle insufficienti valutazioni sulla stabilità dell’opera; sottovalutazioni ed errori compiuti nella fase progettuale di cui CSE si sarebbe dovuto avvedere, ponendovi rimedio.