Diritto Penale del Lavoro

Infortuni sul lavoro e qualifica del (proprietario) “committente privato non professionale”

“Nel contesto della sicurezza sul lavoro, la qualifica di committente può essere attribuita a chiunque abbia un interesse diretto nella realizzazione dell’opera, non necessariamente al proprietario dell’immobile. Un committente è colui che ha affidato i lavori e che assume su di sé gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, incluso l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato, indipendentemente dalla forma di partecipazione o dalla delega formale dei compiti di controllo”. 

La Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi sulla figura del “committente” dei lavori di cui all’art. 89 comma 1 lett. b) D.Lgs n. 81/2008 e sulla “ampiezza” soggettiva delle correlate responsabilità in materia di sicurezza in caso di affidamento dell’opera a lavoratori autonomi. Il caso riguardava l’infortunio mortale di un artigiano, incaricato (pur senza alcun accordo scritto) di realizzare la ricopertura interna di un tetto, che altra ditta edile aveva costruito nell’ambito di un contratto di appalto sottoscritto dalla proprietaria dell’immobile, che espressamente escludeva dal suo oggetto le lavorazioni affidate all’infortunato. 

La proprietaria dell’immobile era stata ritenuta responsabile della morte della persona offesa perché “nella qualità di committente” aveva affidato i lavori “ad un artigiano privo dei necessari requisiti tecnico-professionali consentendogli così l’ingresso in cantiere”, senza verificarne preliminarmente l’iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato. 

Due i profili di doglianza formulati dall’imputata: da un lato, il fatto che l’attribuzione della veste di “committente” fosse correlata a circostanze meramente “formali” (la titolarità dell’immobile e la sottoscrizione del diverso contratto di appalto per lavorazioni differenti da quelle eseguite dall’infortunato); dall’altro, l’irrilevanza causale rispetto all’incidente dell’omessa verifica dell’iscrizione alla CCIA. 

La Corte ha invece confermato che: i) la nozione di committente ex art. 89 comma 1 D.Lgs. n. 81/08 va intesa in senso ampio e ricomprende “colui che ha interesse nella realizzazione dell’opera o perché ha stipulato il contratto o perché si avvantaggia di tale realizzazione o perché vi è tenuto giuridicamente, oppure perché è stato delegato ad occuparsene”; ii) gli oneri di verifica documentale (e correlati obblighi in materia di sicurezza) del “committente privato non professionale” in caso affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo ricomprendono, quanto meno, la verifica dell’iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, dell’elenco dei dispositivi individuali di protezione e del DURC. 

Spettava all’imputata la verifica dei requisiti tecnico-professionali sopra indicati, la cui omissione ne ha fondato una “culpa in eligendo”. Era stata, infatti, una sua precisa scelta quella di escludere dal contratto di appalto talune lavorazioni, tra cui “la posa in opera del perlinato e del pacchetto di isolamento della copertura, per la quale la proprietaria avrebbe provveduto a chiamare un artigiano falegname”: rimanevano quindi in capo a lei le correlate verifiche, a prescindere dal fatto che quest’ultimo fosse stato poi “materialmente” individuato dal marito dell’imputata.  

Cass., Sez. IV, sentenza n. 46718 del 3 dicembre 2024