In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore non è di per sé idonea a interrompere il nesso causale tra la violazione della regola cautelare gravante sul datore di lavoro e l’evento, quando essa, come nel caso di specie, si collochi nell’ambito delle mansioni affidate e dunque nell’area del rischio che il garante è tenuto a governare. La condotta del lavoratore, invero, può assumere efficacia interruttiva del nesso causale soltanto quando attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia, mentre resta priva di tale efficacia la condotta imprudente posta in essere nell’ambito delle mansioni affidate o comunque all’interno dell’area di rischio propria della lavorazione.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna ad affermare un principio ampiamente consolidato: il datore di lavoro non può liberarsi da responsabilità invocando l’imprudenza del dipendente infortunato quando l’infortunio sia la concretizzazione di un rischio attinente alla prestazione lavorativa, ad esempio quando – come nel caso di specie – siano stati manomessi o disattivati dispositivi di sicurezza.
Il caso riguardava il legale rappresentante di un esercizio commerciale adibito a produzione, lavorazione e vendita di pasta fresca, chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per aver omesso di adottare le misure necessarie all’impiego delle attrezzature di lavoro in conformità alle istruzioni d’uso, nonché non assicurando un’idonea e adeguata manutenzione delle attrezzature medesime per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza.
Nel caso concreto, l’infortunato era intento a pulire la macchina impastatrice dopo aver lavorato sull’impasto ed aveva inserito la mano destra all’interno della vasca venendo così agganciato al braccio della macchina, la quale trascinava l’arto dell’infortunato nel sistema di manovelle della macchina provocandogli lesioni gravi.
La difesa, nel corso del giudizio, aveva evidenziato come l’infortunio fosse pacificamente il risultato di una condotta imprudente tenuta dalla persona offesa che – pur avendo seguito un corso di formazione per l’utilizzo dell’impastatrice nell’ambito del quale aveva ricevuto specifiche istruzioni rispetto alla necessità di togliere l’alimentazione in occasione della pulizia della macchina – aveva violato le istruzioni ricevute ed aveva pertanto concorso, con la propria condotta imprudente, all’evento.
La Corte, nel rigettare il ricorso dell’imputato, ha confermato che il comportamento del lavoratore – per essere considerato “abnorme” o imprevedibile – deve collocarsi del tutto al di fuori delle direttive impartite, della prassi aziendale e delle mansioni affidate, traducendosi in una scelta arbitraria, eccezionale ed esorbitante rispetto al rischio governabile dal garante.
Secondo la Corte le disposizioni antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, sicché l’area di rischio che il datore di lavoro è chiamato a governare comprende anche il dovere di prevenire l’instaurarsi da parte dei lavoratori e destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e pericolose.