Diritto Penale del Lavoro

Il concetto di “manodopera” nello sfruttamento del lavoro: escluso il reato in caso di “prestazioni intellettuali”.

“In tema di delitti contro la persona, il disposto dell’art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, svolgendo attività di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in questione in relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati)”

Il caso oggetto della decisione riguardava la Presidente del CdA di una società cooperativa che gestiva alcuni istituti scolastici, a cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a quello di estorsione aggravata, avendo di fatto approfittato dello stato di bisogno dei propri dipendenti per imporre condizioni di lavoro degradanti.

La decisione risulta interessante nella misura in cui – andando al di là dei motivi di riesame presentati dall’indagata – si sofferma ex officio sulla possibilità stessa di configurare il reato previsto e punito dall’art. 603 bis c.p. in relazione ai rapporti contrattuali ed al tipo di attività lavorativa svolta nel caso di specie dai lavoratori “sfruttati” (per lo più insegnanti).

La Corte sottolinea in primo luogo la “genesi” della norma incriminatrice richiamata, ricordando come la stessa fosse stata pensata – con il D.L 138/2011 – per contrastare il sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo, che nella sua formulazione originaria riguardava la sola fattispecie di “intermediazione illecita”, estesa poi – nel 2016 – alla generale utilizzazione della manodopera in “condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno”.

In questo senso, la Corte precisa che l’inapplicabilità della norma al caso di specie passa non solo e non tanto attraverso il divieto di applicazione analogica della norma penale, mirata al contrasto dei fenomeni di sfruttamento nel settore agricolo, quanto – in modo ancora più evidente – alle categorie di lavoro che, avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali “siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale”.

“La norma, infatti, di riferisce al reclutamento o all’utilizzazione di “manodopera”, termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione, al contrario del “lavoro intellettuale” (…), poiché l’intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario ed individualizzante che non può essere svilito, disperdendosi nella categoria generica della manodopera”.

 (Cass., Sez. II, sentenza 28 novembre 2024, n. 43662)