La responsabilità dell’Ente in caso di gestione illecita di rifiuti pericolosi non può essere esclusa dalla apodittica affermazione della sussistenza di procedure o prassi interne se le stesse non sono state codificate rispetto alla mitigazione del rischio che intendono prevenire.
La decisione in parola riguarda una società ritenuta responsabile, in primo e in secondo grado, dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, in relazione all’illecita gestione di rifiuti pericolosi di cui all’art. 256 D. Lgs. n. 152 del 2006.
Protagonista della vicenda un Ente operante nel ciclo della gestione dei rifiuti non pericolosi che, per una serie di carenze organizzative, avrebbe, secondo i giudici, consentito l’ingresso nel deposito dello stabilimento di rifiuti classificati come pericolosi, non corrispondenti a quelli che la società avrebbe potuto ricevere e gestire. Rifiuti che, come rilevato da ARPA, erano allocati in assenza di qualunque indagine e documentazione sulla loro natura e provenienza.
La società condannata proponeva, quindi, ricorso per Cassazione censurando la sentenza sotto due principali profili, non adeguatamente valorizzati – secondo la ricorrente – nei gradi di merito: a) la nomina di una figura qualificata in materia ambientale e b) la predisposizione di procedure standardizzate (benché non codificate in un modello) per la gestione dei rifiuti.
Tali profili, secondo il ricorrente, consentivano di affermare che – al di là della effettiva adozione di un Modello organizzativo – la Società aveva assunto iniziative volte a gestire e mitigare il rischio di violazioni ambientali, con conseguente assenza di rimproverabilità in capo all’Ente.
La Corte, confermando la decisione impugnata, ha invece colto l’occasione proprio per evidenziare le lacune organizzative in capo all’Ente: la mancanza di un Modello Organizzativo, di regole comportamentali codificate in occasione dell’ingresso in azienda dei rifiuti da trattare, di dipendenti qualificati e specificamente individuati come preposti ad effettuare analisi specifiche, hanno di fatto consentito – a causa dell’insufficiente codificazione delle procedure – l’ingresso nello stabilimento anche di rifiuti pericolosi non ammessi, fondando così una responsabilità per colpa in capo all’Ente.
(Cass., Sez. III, n. 33791 del 15 ottobre 2025)