Diritto Penale del Lavoro

CSE ed obblighi antinfortunistici: valutazione ed adeguamento del PSC anche in caso di sospensione del cantiere.

La Corte di Cassazione, in tema di prevenzione antinfortunistica, ha affermato che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è chiamato a vigilare operativamente sul cantiere anche in relazione alla sua dimensione statica, in quanto, anche quando le lavorazioni non sono in corso, il piano di sicurezza e coordinamento è operativo, sussistendo, altresì, l’obbligo del suo costante aggiornamento con specifico riferimento ai rischi propri della sospensione dei lavori.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre l’occasione per esaminare i confini degli obblighi gravanti sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al dovere di costante aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna emessa nei confronti di un tecnico subentrato nell’incarico di coordinatore per la sicurezza (CSE) in un cantiere edile, sanzionato penalmente per non aver adeguato il PSC all’evoluzione dei lavori. Avverso la sentenza, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, l’insussistenza di tale obbligo in ragione della sospensione e della presunta inaccessibilità del cantiere, sottoposto a sequestro e privo di lavorazioni in corso, e dall’altro, deducendo vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio e alla concreta esigibilità dell’adempimento contestato.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, ribadendo principi di notevole rilievo operativo per i professionisti della sicurezza. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ruolo del coordinatore per l’esecuzione non si esaurisce nella sola gestione del rischio interferenziale tra imprese attive, ma comprende una vigilanza operativa legata alla dimensione statica del cantiere.

Tale obbligo non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano interrotte: il cantiere, configurandosi come entità fisica e giuridica, continua a generare rischi specifici — quali il degrado delle opere provvisionali, il pericolo di intrusioni o l’incidenza di agenti atmosferici — che impongono una costante presa in carico e l’attualizzazione del piano di sicurezza, tenendo conto anche di attrezzature potenzialmente pericolose presenti in loco.

Dal punto di vista della compliance aziendale e professionale, la decisione rappresenta un importante avvertimento per i coordinatori della sicurezza e per i committenti: l’assunzione di un incarico in corso d’opera non esonera il professionista dal verificare lo stato effettivo dell’area e dall’aggiornare tempestivamente la documentazione tecnica, indipendentemente dalla sospensione formale delle attività o da vicende cautelari quali il sequestro dell’area.

La prevenzione dei rischi e il rigoroso rispetto degli obblighi di pianificazione e controllo rimangono presidi insostituibili per evitare sanzioni penali e tutelare la sicurezza dell’intera area di cantiere.

(Cass., sez. III, sentenza n. 28466 del 27 luglio 2026)