L’alta vigilanza del CSE non può essere interpretata come “contrazione” della posizione di garanzia, ma costituisce invece la modalità con cui si esplicano i doveri tipici in capo allo stesso. Mentre, infatti, le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri -doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure, residuando il suo potere-dovere di intervento diretto solo quando ravvisi direttamente gravi pericoli, ai sensi dell’art. 92, comma I, lett. f), d. Ig. n.81 del 2008.
La Cassazione è intervenuta, ancora una volta, in tema di sicurezza sul lavoro, in relazione al delicato ambito delle rispettive posizioni di garanzia in capo al Committente, al CSE e alle figure dell’appaltatore e del sub-appaltatore all’interno di un cantiere complesso di opere.
Nell’ambito di una più ampia attività di manutenzione e riparazione di manufatti riguardanti un acquedotto, era stato previsto l’affidamento in sub-appalto delle opere idrauliche consistenti nella sostituzione della saracinesca di scarico collocata all’interno di un pozzetto, da attuare previa interruzione del flusso di acqua; operazione che aveva poi cagionato l’infortunio mortale dello stesso sub-appaltatore (ditta individuale) che, entrato nel pozzetto munito di cannello da saldatore, era stato investito da un’imponente quantità di acqua rimasta a monte della condotta, pur dopo la chiusura dell’impianto da parte del Committente Gestore del servizio idrico.
Tutte le “figure” responsabili in tema di gestione del rischio (Committente, CSE, appaltatore) sono state condannate per non aver adeguatamente coordinato e cooperato al fine della gestione del grave rischio legato ad un’operazioni di per sé pericolosa, che – secondo la Corte – non costituiva un rischio “proprio” e specifico del sub-appaltatore (come sostenuto dalle Difese), ma era legato all’ambiente di lavoro e come tale doveva essere preventivamente gestito.
La sentenza risulta particolarmente interessante nella misura in cui – dopo aver ribadito i compiti del Committente e dell’appaltatore – si è concentrata sulla figura del CSE, dettando preziose indicazioni sulle modalità concrete con le quali egli è chiamato ad attuare i propri obblighi di “alta vigilanza”.
In particolare, è stato affermato come il concetto di “alta vigilanza” non si riferisca in realtà solo (e tanto) all’oggetto dell’attività di controllo (che di fatto potrebbe “limitare” la portata della sua posizione di garanzia) bensì alle modalità con le quali devono essere adempiuti i suoi poteri-doveri tipici (ossia attraverso direttive e procedure).
In questo senso, la Corte ha valorizzato la portata dell’obbligo in capo al CSE previsto dall’art. 92 lett. f), in base al quale il Coordinatore “sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”: si tratta di una norma di chiusura che attribuisce al CSE un obbligo di intervento diretto sulle singole lavorazioni pericolose.
Il che implica – conclude la Corte – “la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose (…) si tratta di una periodicità significativa e non burocratica, dettata dalla necessità di rendere i controlli idonei allo scopo e non routinari”.
In altri termini, l’attività del CSE deve lasciare dietro di sé le “tracce” di un’adeguata azione preventiva di coordinamento, di informazione e di verifica dell’attuazione in concreto della previsione di cautela: in particolare, durante le fasi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore deve verificare periodicamente, previa consultazione con la direzione dei lavori, con le imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte del PSC con l’andamento dei lavori.
Attività che, nel caso di specie, non erano in alcun modo state attuate considerato che lo stesso CSE aveva dichiarato di non essere stato nemmeno informato della programmazione, per quel giorno, delle lavorazioni in cantiere da parte del sub-appaltatore.