Diritto Penale del Lavoro

Contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: la Corte di Cassazione conferma il regime semplificato di notifica del verbale di prescrizione.

La Corte ha ribadito che, in materia di contravvenzioni sulla sicurezza sul lavoro, la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 758/1994 non è soggetta a forme vincolate, purché le modalità adottate siano idonee a garantire la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. È pertanto valida la consegna del verbale a un dipendente dell’impresa, quando risulti, sulla base di elementi concreti, che tale modalità abbia consentito di portare effettivamente a conoscenza del datore di lavoro le prescrizioni impartite.

Con la sentenza che si segnala, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, chiarendo un profilo di interesse pratico: la validità delle notificazioni degli atti di prescrizione e contestazione previste dalla normativa antinfortunistica.

Il caso riguardava un datore di lavoro condannato per diverse fattispecie contravvenzionali contenute nel D.Lgs n. 81/2008, relative a plurime omissioni in materia di sicurezza, tra cui i) la mancata adozione di misure protettive su una scala interna, ii) l’utilizzo di locali non autorizzati e iii) l’assenza delle verifiche sull’impianto di messa a terra. Nel ricorso per Cassazione, la difesa aveva contestato l’irregolarità delle notifiche degli atti amministrativi, ritenendole viziate sotto il profilo formale.

Il verbale di prescrizione, infatti, era stato notificato in un luogo diverso dal domicilio indicato dall’imputato e precisamente presso il punto vendita della ditta dove si era verificato l’infortunio, a mani di un dipendente (persona diversa dall’imputato).

La Corte ha respinto la doglianza, affermando un principio chiaro: in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs n. 758 del 1994, non è richiesto il rispetto di forme rigide per la notificazione degli atti, purché sia garantita la effettiva conoscenza del loro contenuto da parte del destinatario. La validità dell’atto, quindi, non dipende dalla forma utilizzata, ma dalla sua idoneità a informare concretamente il datore di lavoro delle violazioni riscontrate e delle prescrizioni da adempiere.

Dal punto di vista operativo, la decisione rafforza un approccio sostanziale e non formalistico: ciò che rileva è l’effettiva consapevolezza delle criticità segnalate dagli organi di vigilanza e la tempestiva adozione delle misure correttive. Dal punto di vista operativo, la decisione conferma dunque l’importanza – nell’ambito di qualsiasi realtà aziendale – di documentare con precisione la ricezione degli atti da parte degli organi di controllo e le azioni intraprese in risposta alle prescrizioni.

In definitiva, si ribadisce – ancora una volta – che il sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro è orientato all’effettiva prevenzione del rischio e non al formalismo procedurale, imponendo agli operatori aziendali un approccio attivo e sostanziale alla gestione della conformità normativa.

(Cassazione Penale, Sez. III, n. 495 dell’8 gennaio 2026)